Art. 4 (Convocazione e punti all’ordine del giorno).
a) Il C.d.C., nel rispetto delle normative vigenti, si riunisce secondo il calendario predisposto ad inizio di anno scolastico oppure quando il D.S. ne ravvisa la necessità, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne facciano richiesta motivata al D.S.
L’avviso di convocazione con relativo ordine del giorno, ora di inizio e durata della riunione, deve essere avvenire almeno 5 gg prima della data di convocazione della riunione.
Richiesta di integrazione dell’o.d.g. può essere presentata al D.S. o al Coordinatore (ad inizio seduta); la richiesta è accettata solo se relativa alle competenze del C.d.C. e non riguarda casi personali.
b) Il C.d.C. tratta solamente tematiche di sua competenza inserite all’o.d.g. e poste in discussione dal Coordinatore.
Art. 5 (coordinatore, segretario)
a) La presidenza ed il coordinamento del C.d.C. spetta di diritto al D.S. o ad un suo delegato.
b) Le funzioni di segretario del C.d.C. sono attribuite dal D.S. ad un docente membro del C.d.C.
Art. 6 (verbalizzazione delle sedute)
a) il verbale deve contenere:
- luogo, data, ora di inizio-fine della riunione;
- presenti, assenti, eventuali ritardatari e/o che lasciano la riunione con anticipo, nome del coordinatore e del verbalizzante;
- elencazione dei punti all’o.d.g.;
- una sintesi della trattazione dei singoli punti all’o.d.g.;
- le delibere prese dal C.d.C. con l’indicazione di unanimità/maggioranza; - l’approvazione del verbale con l’indicazione maggioranza/unanimità.
b) il verbale può contenere:
- una sintesi degli interventi dei singoli docenti (se richiesto o ritenuto opportuno dal coordinatore);
- nomi dei docenti contrari alle delibere (se richiesto o ritenuto opportuno dal coordinatore);
- allegati: documenti inerenti i punti all’o.d.g.; mozioni, integrazioni, modifiche a parti ben specificate del verbale
c) il coordinatore per la stesura del verbale si avvale della collaborazione del segretario;
d) il coordinatore verifica che la verbalizzazione sia condotta in modo corretto; e) il coordinatore è il responsabile del contenuto dei verbali delle riunioni; f) il verbale è redatto entro la fine della seduta su supporto cartaceo e informatico.
Nel caso in cui ciò risulti impossibile e non compromettente per i risultati della seduta stessa è redatto entro cinque giorni dal termine della seduta stessa e lasciato in visione ai membri del C.d.C. per essere messo in votazione nel corso della successiva seduta.
Art. 7 (validità delle sedute e delle deliberazioni del C.d.C., escluse operazioni di scrutinio)
a) per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare;
b) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Comunque la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli, contrari e astenuti è superiore alla metà più uno degli aventi diritti al voto. In caso di parità prevale il voto del presidente o del coordinatore.
c) Le votazioni si effettuano per alzata di mano.
Art. 8 (validità delle sedute e delle deliberazioni del C.d.C. durante le operazioni di scrutinio)
a) per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare o dei loro sostituiti nominati dal DS;
b) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Non è ammessa l’astensione dal voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
c) le votazioni si effettuano per alzata di mano ed è opportuno verbalizzare i nomi;
d) gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni disciplinari e di condotta sono: L’insegnante di religione partecipa con gli stessi diritti-doveri degli altri insegnanti; prende parte alle valutazioni periodiche e finali delle classi in cui presta servizio, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di religione cattolica; nel caso di votazione in cui la maggioranza sia determinata dall’insegnante di religione, il voto si trasforma in un giudizio motivato da iscrivere a verbale (D.P.R. 202 del 13/06/1990).